Art. 18, il giallo del documento ufficiale che non si trova e l’inghippo sul reintegro


Rischia di slittare la riunione della segreteria nazionale della Cgil convocata per le undici. Il motivo? Il Governo non ha ancora consegnato il testo ufficiale. Una situazione paradossale che aumenta ancora di più i dubbi su tutta la manovra politica firmata da Monti e da “ABC”. Intanto crescono i malumori tra le piccole imprese, raccolte intorno al centrodestra che affida la possibilità di eventuali modifiche al percorso parlamentare. Tra le critiche anche quella di Tito Boeri, docente alla Bocconi, che parla di “occasione persa”.  “Dando più potere ai giudici – dice temo che l’incertezza aumenti”. L’analisi di “controlacrisi.org” sull’inghippo del licenziamento economico.

Se il licenziamento individuale economico è illegittimo per “manifesta insussistenza”, il giudice potrà reintegrare il lavoratore. In tutti gli altri casi di licenziamento per motivi oggettivi senza giusta causa, scatterà un’indennità tra le 12 e 24 mensilità, fissata dal giudice in base all’anzianità e ad altri parametri. E’ molto stretta la porta per dire che sull’Art. 18 viene applicato il “modello tedesco”. Tempo determinato. E si restringe tanto più se si tiene conto del “combinato disposto”, ovvero della parte “procedurale”, che prevede una fase iniziale, una sorta di camera di compensazione, in cui il lavoratore se la deve vedere da solo e con la sola assistenza dei sindacati (che nelle piccole imprese non ci sono) davanti all’imprenditori presso l’Ufficio provinciale del lavoro. Questa non è una novità, naturalmente. E’ nuovo il peso che viene attribuito alle organizzazioni sindacali nella sede della conciliazione, che è di natura esclusivamente monetaria. L’altra novità è che proprio in questa sede si mettono insieme i documenti che varranno come “istruttoria” davanti al giudice. Questo è in relazione alla “velocità” del rito giudiziale e anche per abbassare di fatto la discrezionalità del magistrato. Dimostrare, come pretende la legge, la “manifesta insussistenza”, ed avere così il diritto al reintegro, diventa un percorso ad ostacoli che nemmeno chi deve pronunciare la sentenza può sperare di superare tanto agevolmente. “Occorrerà che la non sussistenza del motivo del licenziamento sia manifesto – scrive Carmine Tomeo, esperto del mondo del lavoro, nel suo blog – ossia non ci siano dubbi che il motivo sia infondato. In pratica, nel caso in cui in sede processuale il datore di lavoro non dissiperà ogni dubbio circa l’insussistenza delle motivazioni addotte il licenziamento, il lavoratore non potrà essere reintegrato. L’illegittimo licenziamento diverrebbe legittimo per insufficienza di prove” .La tutela per il lavoratore diminuisce anche nel caso del risarcimento, perché il giudice nel decidere l’importo tra le 12 e le 24 mensilità “tiene conto anche delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione”. L’inghippo esiste anche nella valutazione sul risarcimento quando il licenziamento è per motivi disciplinari. L’importo del risarcimento è determinato in relazione all’anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero di occupati, delle dimensioni dell’attività, del comportamento e delle condizioni delle parti.

5/04/2012 12:08 | LAVORO – ITALIA | Autore: fabio sebastiani

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